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alcune informazione sui diritti dei consumatori


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GfxManEye

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topic contenente gli articoli legislativi riportati qui di seguito, in modo che ogni utente possa venire a conoscenza dei propri diritti di consumatore e autotutelarsi in caso di necessita':

Garanzia beni di consumo
Il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 ha modificato le garanzie per il consumatore per l'acquisto di beni di consumo.

Tale Decreto vale per tutti i beni di consumo acquistati dopo il 23 marzo 2002 e viene inserito nel Codice Civile dopo il paragrafo 1 dell' art. 1519, con i nuovi art. dal 1519 bis al 1519 nonies.

Vale per tutti i contratti di vendita, di permuta e di somministrazione, di appalto e a tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo.

Vale solamente per i CONSUMATORI, quindi solo per acquisti non destinati alle attività imprenditoriali o professionali; per queste ultime, rimangono le norme precedenti del Codice Civile.

Vale per tutti i beni mobili di consumo, anche da assemblare, tranne:

i beni oggetto di vendite forzate o tramite Autorità giudiziaria;

acqua e gas non confezionati; (vale invece per bombole o in volumi o quantità determinata);

energia elettrica.
Tali disposizioni valgono anche per i beni di consumo USATI, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale.

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni CONFORMI al contratto di vendita, alla pubblicità o all'etichettatura, a campioni o modelli presentati, a beni analoghi venduti sia dal produttore che dal venditore o dal rappresentante.
Non vi è difetto di conformità se il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita, anch'essa può costituire difetto di conformità se è stata effettuata dal venditore; si applica anche se l'installazione è effettuata dal consumatore, se le istruzioni erano carenti.

Il venditore è sempre responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dl bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, mediante riparazione o sostituzione, oppure ad una riduzione di prezzo, o alla risoluzione del contratto.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione, senza spese in entrambe i casi, salvo che la riparazione sia impossibile o eccessivamente onerosa.
Si considera eccessivamente onerosa se impone al venditore spese irragionevoli tenendo conto del valore del bene, dell'entità del difetto o se la riparazione cagiona notevoli inconvenienti per il consumatore.

Sia le riparazioni che le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono creare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per cui il consumatore lo ha acquistato.

Le spese, che devono essere gratuite per il consumatore, sono quelle dovute per rendere conformi i beni e sono comprensive di spedizioni, mano d'opera e materiali.

Il consumatore può anche richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto quando:

la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un termine congruo;

la sostituzione o la riparazione hanno arrecato notevoli inconvenienti.

L'importo della riduzione deve tener conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile ma:
qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione da parte del consumatore di un rimedio alternativo;
qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla, scegliendo un altro rimedio come previsto dai precedenti paragrafi.
Un piccolo difetto di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso ripararlo o sostituirlo, non da diritto alla risoluzione del contratto.

Il venditore finale rimane responsabile nei confronti del consumatore, ma può rivalersi nei confronti del produttore o di un precedente venditore.

Il venditore finale è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di DUE ANNI dalla consegna del bene.

Il consumatore deve però denunciare il difetto entro il termine di DUE MESI dalla data in cui ha scoperto il difetto. In caso contrario perde ogni diritto.

La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo quanto scritto sulla garanzia medesima o sulla pubblicità. Tale garanzia scritta deve almeno prevedere:
la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti descritti;
l'oggetto della garanzia e gli elementi necessari per farla valere, compresi durata, estensione territoriale, nome, ditta, domicilio o sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o a limitare i diritti descritti. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore.

Nel caso di vendita di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità prevista in due anni ma, in ogni caso, non inferiore ad UN ANNO.

Suggerimenti: tenere, per 2 anni, tutti gli scontrini fiscali dei beni più cari o importanti;
in caso di difetto, contestarlo al più presto al venditore, con raccomandata R.R.
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