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Chiesti 9 punti di penalizzazione, oltre alle varie inibizioni per i dirigenti
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Motivazioni della sentenza della giustizia sportiva: https://www.figc.it/...ennaio-2023.pdf
Riguardo gli scambi:
E deve essere chiarito che ciò che rileva ai fini del processo sportivo e della violazione quanto meno dell’art. 4, comma 1, CGS, non è se la singola operazione dovesse essere trattata in continuità di valori (secondo lo IAS38, paragrafo 45, poi contestato alla FC Juventus S.p.A. dalla Consob) o meno, potendosi o non potendosi rilevare la plusvalenza. Ciò che rileva è la preordinata strutturazione e trattamento delle operazioni come apparentemente indipendenti e in modo tale da impedire in partenza la relativa qualificazione come permute. Ciò che rileva, in altri termini, è l’essersi volutamente sottratti alla potenziale applicazione dello IAS38 (paragrafo 45), quale che ne fosse l’esito.
In questa direzione, diventano rilevanti le operazioni di nascondimento operate da alcuni dirigenti della FC Juventus S.p.A. che si sono spinte sino ad intervenire correggendo “a penna” le fatture ricevute dalla controparte per non far emergere la natura permutativa dell’operazione compiuta (evidenze contenute nel file n. 733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).
Eclatante il caso dello scambio dei calciatori Akè/Tongya tra la FC Juventus S.p.A. e l’Olympique De Marseille. L’operazione, apparentemente costruita con contratti indipendenti, è in realtà un vero e proprio scambio e viene così qualificato dalle mail interne: “scambiamo Tongya con Akè, entrambi trasferimenti definitivi identici” . E alla richiesta se “dobbiamo condizionarli l’uno all’altro?” la risposta è “li abbiamo condizionati l’uno all’altro” . Anche l’Olympique De Marseille precisa ripetutamente che si tratta di una operazione incrociata e integralmente compensata (documenti tutti contenuti nel file n. 7733488 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica di Torino).
Ma il punto maggiormente significativo, rispetto alla vicenda dell’Olympique De Marseille, è quello riferibile alla fatturazione. La fattura emessa dall’Olympique De Marseille con destinatario la FC Juventus S.p.A. e con causale “compensazione” dell’operazione di scambio viene materialmente corretta a penna e “barrata” in ogni dove e riscritta dalla FC Juventus S.p.A. e rispedita al mittente chiedendo di modificarla (documento anch’esso contenuto nel file n. 7733488 sopra citato). E ciò, per evitare che potesse essere compreso all’esterno che l’operazione era effettivamente di mero scambio (cioè permuta) e non certo composta da atti indipendenti.
I dirigenti della FC Juventus S.p.A. dicono espressamente che si deve evitare di evidenziare la compensazione. Come a dire - ed è l’aspetto assorbente ai fini del processo sportivo - che la FC Juventus S.p.A. era perfettamente edotta del rischio di dover applicare lo IAS38, paragrafo 45, e il proprio approccio era nel senso di evitare che ciò avvenisse a prescindere da ogni effettiva applicabilità. Tanto che la natura dell’operazione non doveva emergere dai documenti ufficiali riguardanti la fatturazione. Ed è anche interessante notare come i dirigenti della FC Juventus S.p.A. debbano persino superare una iniziale resistenza dell’Olympique De Marseille nel recepire le correzioni inserite a penna dalla FC Juventus S.p.A., tanto da costringere l’Olympique De Marseille ad un richiamo a buona fede nel chiedere che sia mantenuta la dicitura “compensazione” nella fatturazione da essa inviata; e ciò, presumibilmente perché, proprio per l’Olympique De Marseille, lo IAS38, paragrafo 45, o principio assimilabile, non era comunque destinato ad applicarsi e dunque la natura permutativa, se divenuta trasparente, non era pregiudizievole.
Un simile quadro fattuale - cui si deve aggiungere la delibera Consob 22482/2022 del 19.10.2022 (sulla quale si tornerà oltre) e si possono altresì aggiungere i riferimenti ai numerosi appunti e manoscritti interni alla FC Juventus S.p.A., ulteriori rispetto al “Libro Nero di FP” (e dai quali sembra quasi emergere che “manovre correttive” fosse negli ultimi anni una sorta di definizione specifica di quanto si va dicendo), o ancora il c.d. database di tale società - è decisivo ai fini del giudizio rescindente.
In proposito, appare erronea l’obiezione per cui il citato quadro fattuale (nuovo) debba dirsi già assorbito dalla ratio decidendi della decisione revocata.
(...)
Oggettivamente insussistente e persino ulteriormente sviante è poi la tesi della FC Juventus S.p.A., riportata dai comunicati conseguenti alla delibera Consob 22482/2022, secondo cui proprio con riguardo alle “c.d. operazioni incrociate” la società “precisa che gli eventuali effetti dei rilievi sollevati dalla Consob sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull’indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quinquennio 2019/2020 – 2023/2024”.
La tesi nega in radice le fondamenta di un qualunque bilancio che, invece, ha per definizione una prospettiva annuale.
Tutte le plusvalenze generano effetti positivi sul bilancio dell’esercizio nel quale si realizzano (plusvalenze) ed effetti negativi (ammortamenti), di pari ammontare cumulato, negli esercizi successivi, di talché l’affermazione della compensazione degli effetti sul piano economico e patrimoniale nel corso degli anni è, per un verso, irrilevante e, per altro verso, inidonea ad attribuire carattere di liceità ad una plusvalenza artificiale. Al contrario, sostenere che in ogni caso gli effetti si compensano nel medio termine, un quadriennio o quinquennio, equivale a dichiarare che i bilanci degli esercizi compresi nell’intervallo temporale di riferimento non sono veritieri, in quanto tutti affetti da operazioni che hanno manipolato la distribuzione temporale dei risultati economici, mancando di qualsiasi rappresentazione della sostanza dei fenomeni economici e non rappresentandone fedelmente gli effetti. Con l’ulteriore precisazione che l’earning manipulation incide, evidentemente, anche sul patrimonio netto della società, rendendone il valore non espressivo.
Esattamente come rappresentato dalla Procura federale nel proprio deferimento e come anche e soprattutto rappresentato da Consob nella propria delibera 22482/2022 ove è chiarito, senza mezzi termini, che il comportamento della FC Juventus S.p.A. comporta la “violazione del principio dell’attendibilità della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari dell’entità previsto dallo IAS 1”.
I bilanci della FC Juventus S.p.A. (cui Consob si riferisce) semplicemente non sono attendibili.
Neppure rileva la circostanza per cui tra la stessa Consob e la Procura della Repubblica di Torino sussistano differenze di contestazione, con una maggiore ampiezza di operazioni ritenute illegittime ad opera di quest’ultima. Ciò, invero, non sposta in alcun modo la rilevanza dei fatti qui richiamati rispetto allo scopo del processo sportivo, fermo che la Corte non ha ritenuto di riqualificare i fatti esaminati ai fini dell’art. 31, comma 2, CGS (e fermo, inoltre, che non sono ovviamente devolute al presente giudizio le operazioni compiute tra la FC Juventus S.p.A. e talune altre società indicate dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e non citate dal deferimento ovvero le operazioni definite dalla predetta Procura della Repubblica e dalla Consob come prima e seconda manovra stipendi).
Che si ritenga alterata la formazione di plusvalenze per circa 30milioni di euro (limitandosi alle operazioni con controparti straniere al netto di Pjanic-Arthur) ovvero per oltre 70milioni di euro (contando anche Pjanic-Arthur) o ancora si ritenga corretto aggiungere - come certamente si deve - anche i valori delle tre operazioni italiane citate dalla Consob (Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri rispettivamente con Parma, Novara e Pescara) ed eventualmente l’operazione Audero (con la UC Sampdoria, della quale si dirà), arrivando ad un valore prossimo ai 100milioni di euro, o ancora si voglia semplicemente recepire i dati indiscutibili indicati dalla Consob nella propria delibera n. 22482/2022, non muta il discorso dal punto di vista disciplinare. L’intensità della violazione, peraltro, ad opinione di questa Corte, deve essere misurata rispetto ad un complesso di elementi, dei quali la misura del vantaggio numerico è solo uno dei parametri.
Scopo del processo sportivo, infatti, non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell’ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale.
Riguardo al "ne bis in idem":
Il principio del ne bis in idem si applica certamente al diritto sportivo, ma nel senso di impedire di ritornare sul “già deciso” attraverso un nuovo giudizio e quindi al di fuori di una serie procedimentale prevista espressamente (e composta da una pluralità di gradi processuali). L’elemento comune di tale principio può essere tendenzialmente identificato nel divieto di ritornare sul già deciso, di ripetere un giudizio, in altri termini di compiere una seconda volta (un bis) un’attività svolta, o in via di svolgimento, in quanto forma di sovrapposizione ripetitiva e successiva con un nuovo giudizio processuale sulla medesima regiudicanda, al di fuori, si noti, di una serie procedimentale prevista espressamente (pluralità di gradi o di fasi in un sistema di impugnazione o di riesame o di separazione di giudizi). Pertanto il divieto del bis in idem non può, in modo assolutamente certo, essere riferito a tutte le previsioni di successive fasi processuali o gradi di procedimento espressamente previste (principio di legalità) nei diversi sistemi processuali (rimedi e specifici istituti di carattere impugnatorio, o di revisione, o di riesame o di separazione). (Alta corte di giustizia sportiva, 11 maggio 2012, n. 9).
Pertanto, quando, come nel caso che occupa, si è all’interno di una tale progressione di fasi processuali o gradi di procedimento successivi, espressamente disciplinati dall’applicabile ordinamento (principio di legalità), si è anche all’interno del medesimo processo e non vi è alcun possibile spazio all’applicazione del divieto del ne bis in idem (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 76/CFA/2019-2020).
Riguardo al peso delle nuove informazioni:
All’opposto della lettura datane dai deferiti, la giurisprudenza di questa Corte è esattamente nel senso della ammissibilità della revocazione là ove i fatti dedotti come nuovi mostrino una attitudine effettivamente sostitutiva del fondamento della decisione da revocare, interamente assorbendola in sé per effetto della propria intrinseca efficacia probatoria (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016). E questo effetto è esattamente quello cui si assiste nel caso in discussione. Non avendo poi rilievo i precedenti giurisprudenziali, pur richiamati da alcuni deferiti, che riguardino il diverso caso dell’errore di fatto (ipotesi diversa da quella della lett. d) dell’art. 63 CGS).
La stessa FC Juventus S.p.A. nel grado di giudizio di cui alla decisione qui revocata ha dovuto ammettere che le decisioni di condanna rinvenibili in altri casi precedenti non sono mai state fondate sul recepimento delle stime compiute dalla Procura bensì solo dal ricorrere di molteplici elementi probatori e fattuali dimostrativi di una fittizia sopravvalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori compravenduti. Dunque, “l’affermazione di responsabilità [negli altri casi] veniva fondata soprattutto sulle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria penale da parte di soggetti che avevano preso parte in prima persona alle trattative, nonché da parte di alcuni degli stessi deferiti che, sempre in sede penale, avevano reso dichiarazioni di natura essenzialmente confessoria” (memoria FC Juventus S.p.A. 13.5.2022). E la conclusione che - in allora - la società deferita traeva era che il giudizio di artificiosità dei corrispettivi stabiliti per il trasferimento (all’epoca del Genoa e del Como) derivava da un quadro fattuale definito come “lontano anni luce da quello del presente procedimento” (memoria FC Juventus S.p.A. 13.5.2022).
Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata.
Un quadro fattuale - quello appena citato - dimostrato dalle numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una “natura essenzialmente confessoria”.
Semmai, con una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus S.p.A., colpisce la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa.
Dal direttore sportivo di allora (Paratici) all’allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all’azionista di riferimento e all’amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, inclusi quelli aventi competenza finanziaria e legale.
In alcuni casi, con una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte. In altri casi, con una consapevolezza più superficiale o magari persino di buona fede (ci si riferisce anche all’allenatore della squadra), ma comunque in grado di far dire che tutti fossero direttamente o indirettamente coscienti di una condizione ormai fuori controllo.
Sul materiale probatorio disponibile si tornerà anche al momento del giudizio rescissorio. Per quanto d’interesse della fase rescindente qui trattata è senz’altro sufficiente il richiamo ai più rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale.
Questione "Libro nero di Paratici":
Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali.
Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati. È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva. Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro).
Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1.
Intercettazioni tenute di conto:
Quella del 6 settembre 2021 tra Andrea Agnelli, presidente della FC Juventus S.p.A., e il rappresentante dell’azionista di riferimento John Elkann (intercettazione presente nel file n. 660969 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica), nella quale gli interlocutori operano un diretto riferimento al fatto che la direzione sportiva (cioè Fabio Paratici) si era “allargata” con lo svolgimento “di tutta una serie di operazioni …” che il presidente Agnelli, nel botta e risposta della conversazione, individua subito definendole di “eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze”. Così come l’ulteriore intercettazione tra Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene del 3 settembre 2021 (riportata nel file n. 660969 e file 660945 trasmessi dalla Procura della Repubblica), nel corso della quale gli interlocutori condividono che la responsabilità delle difficoltà della FC Juventus S.p.A. non poteva essere attribuita solo al Covid-19 (“sì ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene” ), posto che da un lato vi era la pandemia, ma dall’altro era stata “ingolfat[a] la macchina con ammortamenti e soprattutto la (Censura) perché è tutta la (Censura) che sta sotto che non si può dire”.
E ancora, in più rispetto a quelle menzionate dalla Procura federale, si devono aggiungere le intercettazioni che coinvolgono contestualmente più dirigenti della FC Juventus S.p.A. con ruoli finanziari e legali (anch’esse riportate nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica). Intercettazioni che dimostrano persino opacità nella rappresentazione all’esterno del reale contenuto delle operazioni condotte, tanto da sperare che “[quelli che] stanno cercando” (presumibilmente gli ispettori Consob) non scoprano carteggi altrimenti pericolosi: ci si riferisce all’intercettazione del 6 settembre 2021 tra taluni dirigenti della FC Juventus S.p.A. (Stefano Bertola, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) nel corso della quale, a proposito di Pjanic, si chiarisce che “han fatto uno scambio” (e dunque una consapevole permuta) e si condivide il rischio che emergano carte che invece devono restare riservate: “tela dico tutta? è meglio che non ci fosse quel carteggio” ; “no quel carteggio meglio di no” .
E più in generale si devono aggiungere quelle intercettazioni che dimostrano la natura alterata dei valori utilizzati (e il peso degli ammortamenti conseguenti) e comunque la natura esattamente permutativa di molte operazioni.
Sotto il primo profilo è emblematica l’intercettazione - in grado di rafforzare quanto già riferito a proposito del “Libro Nero di FP” - tra Federico Cherubini e Stefano Bertola (altro dirigente della FC Juventus S.p.A.) del 22 luglio 2021 (riportata nel file n. 660945 trasmesso alla Procura Federale dalla Procura della Repubblica di Torino) nel corso della quale il primo afferma “io perché sono andato in difficoltà negli ultimi anni? Mi sentivo che mi stavo vendendo l’anima, perché a un certo punto stavo facendo delle cose, ero complice di alcune cose, anche per una questione di ruolo dovevo dire a Fabio [Paratici] non sono d’accordo, ma poi se lui diceva si va si va”. E ancora rilevante (tra le altre) è l’intercettazione del 16 luglio 2021 (riportata nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica) tra Marco Re (all’epoca dirigente della FC Juventus S.p.A.) e un soggetto terzo appartenente ad una importante banca, nel corso della quale il dirigente della FC Juventus S.p.A. ammette che “ma tu pensa uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni […] cioè era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì. Adesso lo paghi […] cioè te lo porti avanti per 4 anni [con gli ammortamenti]”. Del pari rilevante, nel contesto sopra detto, anche l’intercettazione del 21 settembre 2021 (riportata nel file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino), nel corso della quale Fabio Paratici, commentando un intervento di Fabio Cherubini e quasi sfogandosi dell’essere considerato responsabile isolato, risponde “Sì, ma non è che...se volevi mettere 400 milioni 5-6 anni prima, te li facevo mettere!” E l’interlocutore (giornalista) allora: “Bravo! È quello che ho detto io, per quello ho detto: Scusami, abbi pazienza! gli ho detto Claudio, eh no! Perché io voglio dire non è che Paratici si svegliava la mattina e diceva: oggi voglio fare una bella plusvalenza! È che a un certo punto, facevate due conti, lo chiamavate e gli dicevate: devi fare 100, devi fare 150, devi fare 70! E lui poi ve le faceva! E ringrazia che le faceva, perché così avete mascherato i problemi per 3 anni, eh! Ho detto, dico perché poi quello ha fatto, non è che...”. Ed ancora Fabio Paratici: “Eh! No, per 6 o 7, però va bene... magari 3, magari 3, magari 3”
Sotto il secondo profilo (di scambio permutativo) sono emblematiche le acquisizioni anche documentali relative alle operazioni con club esteri (OM Marsiglia, Barcellona, Manchester City, Lugano, Basilea), nelle quali si dimostra lo sforzo profuso ad allineare i flussi finanziari delle operazioni e si ottiene prova certa dell’avvenuto condizionamento reciproco dei trasferimenti di volta in volta contrattualizzati (uno in uscita e uno in acquisto allo stesso prezzo o quasi). E ciò, dunque, in modo che non vi fosse dubbio che, intanto avveniva l’acquisto di un giocatore da una controparte, in quanto a quella stessa controparte veniva ceduto il proprio. Il tutto, secondo una “causa in concreto” (intesa come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare) di chiara permuta.
Sulla questione riguardanti il fatto che le plusvalenze non sono stimabili e che questo era stato già chiarito nel precedente processo:
Un simile arresto, come detto, è condivisibile anche oggi.
Ma ciò che oggi è mutato è proprio il quadro fattuale nel quale ci si muove, che è radicalmente diverso da quello esaminato dalla decisione revocata. Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio.
La Corte federale n. 0089/CFA/2021-2022, però, proprio su un tale profilo, aveva avvertito che non qualsiasi plusvalenza è legittima. Aveva poi segnalato il fatto che la carenza di parametri non consentiva di tradurre il sospetto in violazione, per questo chiedendo l’introduzione di disposizioni che operassero da sentinella anticipata rispetto a fenomeni che invece di essere fisiologici si trasformino in patologici, in modo anche da avvisare la società agente di avere oltrepassato i limiti della razionalità e della dimostrabilità.
Ed un simile intervento normativo resta urgentissimo ancora oggi.
Ma avere affermato un tale principio non legalizzava qualunque comportamento. Sotto tale profilo, la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte.
In conclusione, il nuovo quadro fattuale prodotto dalla Procura federale integra i presupposti ed è decisivo ai fini di cui all’art. 63, comma 1, lett. d) e impone la declaratoria della revocazione della decisione della Corte federale d’appello n. 0089/CFA/2021-2022.
Tenuto peraltro conto del dettato della norma e dell’assenza di capi distinguibili della decisione n. 0089/CFA/2021-2022, si ritiene conseguenziale una revoca integrale della decisione stessa, indipendentemente dalla possibilità che per alcuni dei deferiti debba poi procedersi ad un nuovo esito di proscioglimento.
Riguardo all'ammissibilità delle intercettazioni stesse:
L’eccezione è stata variamente proposta dai deferiti nell’ottica di ritenere che l’art. 270 c.p.p. impedisca di fondare su di esse la contestazione disciplinare qui esercitata. È stato poi sollevato un dubbio di parzialità del relativo riversamento in trascrizioni, dolendosi quindi i deferiti di una non corretta acquisizione e rappresentazione delle registrazioni audio.
La giurisprudenza di questa Corte è però granitica in senso opposto.
Le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 32/2011-2012; e nello stesso senso: Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 102/2016- 2017). Del resto, un identico orientamento è perfettamente coerente con plurime decisioni della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 15.01.2019 n. 741; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 28398 e Corte di Cassazione 15 dicembre 2022, n. 36861).
Esula poi dai poteri del giudice sportivo ogni valutazione sulla legittimità dell’operato dell’autorità giudiziaria in ordine all’acquisizione stessa delle intercettazioni. E ciò è vero, vuoi in riferimento al potere speso, vuoi in riferimento al dibattito odierno sulla opportunità di aumentare o ridurre l’ambito assoggettabile ad un tale mezzo di prova. Ai fini del processo sportivo, rileva esclusivamente la provenienza istituzionale del materiale ricevuto.
E da tale provenienza discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 48/2011-2012; Corte federale d’appello n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).
Le obiezioni proposte nei confronti della documentazione proposta all’esame di questa Corte federale, dunque, non hanno pregio.
Le intercettazioni sono per certo utilizzabili (peraltro non costituendo neppure l’unico elemento decisivo ai fini della formazione del nuovo quadro fattuale di riferimento, giacché da affiancare alle acquisizioni documentali), mentre il divieto di un utilizzo a fini penali per reati diversi da quelli che hanno dato luogo alle intercettazioni stesse (argomento ex art. 270 c.p.p.) non trova alcuna applicazione al procedimento disciplinare (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 48/2011-2012; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020).
Semmai è doveroso sottolineare che, nel caso specifico, le intercettazioni esaminate da questa Corte federale consentono di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio (in argomento Corte federale d’appello, SS.UU., n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020). Meglio ancora, non vi è modo di non considerare la rilevanza delle “dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 1/2020-2021).
Riguardo la Covisoc e la decadenza dei termini:
Co.Vi.So.C. ha agito di propria iniziativa “[prendendo] atto di taluni fenomeni potenzialmente idonei ad incidere sui fondamentali dei bilanci delle società sportive professionistiche (e quindi mediatamente sull’equilibrio economico e finanziario delle stesse) che si ritiene opportuno segnalare a codesta Procura Federale per gli approfondimenti che si intenderanno se del caso esperire”.
Ciò che quindi i reclamanti non affrontano è che la nota Co.Vi.So.C. costituisce atto tipico di proposta di avvio di indagine ai sensi dell’art. 80, comma 3, Noif, ed è solo da tale istante che - rispetto alle operazioni indicate dal detto ente di controllo nella propria comunicazione poi riversate nel deferimento - deve calcolarsi un qualunque termine di iscrizione della notizia dell’illecito (individuata dalla Co.Vi.So.C.).
Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte “la previsione di una decadenza dall’azione della Procura in caso di ritardata iscrizione [della notizia dell’illecito] è estranea alle finalità della normativa codicistica [contenuta nel CGS]” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/CFA/2021-2022). Né vi è spazio per procedere ad una retrodatazione dei termini al fine di produrre la citata decadenza. Ipotesi questa che non trova riscontro nel codice sportivo, fermo comunque che, in caso di superamento del termine dell’indagine, l’art. 119, comma 6, CGS prevede, quale espressa conseguenza la sola inutilizzabilità degli atti e non piuttosto l’improcedibilità dell’azione.
Del resto - e tale considerazione assume ulteriore carattere dirimente - una simile decadenza è esclusa anche dalla giurisprudenza ordinaria formatasi sull’art. 335 c.p.p., a mente della quale “ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona, pur se abnormi, sono privi di conseguenze [sulla validità del processo] fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione” (così Cassazione SS. UU., n. 40538 del 24.09.2009 con successiva conforme Cassazione Sez. 6, n. 4844 del 14.11.2018; e nello stesso senso da ultimo Cassazione civile SS. UU. 12.04.2021, n.9548).
Il punto qui decisivo è allora che lo stesso art. 119, comma 6, CGS, citato dai reclamanti incidentali quale norma da applicare al caso concreto, afferma che “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Esattamente come nel caso che qui occupa, divenendo pertanto ininfluente - e carente di interesse – il reclamo incidentale proposto. Ove pure si accedesse ad una qualche passata limitazione della “vecchia” documentazione d’indagine, il nuovo quadro fattuale derivante dalla documentazione e dalle evidenze trasmesse dalla Procura della Repubblica resterebbe comunque utilizzabile. Ed è sulla documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino (al pari di quella di derivazione Consob) che questa Corte federale è chiamata a pronunciarsi.
Tanto meno può porsi, sul punto, un qualunque dubbio di nullità o violazione dei principi del giusto processo (ex art. 44 CGS) e delle prerogative di difesa, posto che la fonte del quadro fattuale del quale si discute è per certo interamente rappresentata dalla Procura della Repubblica di Torino (cui si collega il procedimento Consob) e posto che dei relativi atti e documenti, utilizzabili in ogni tempo (art. 119, comma 6, CGS), le parti hanno avuto esatta e compiuta notizia nei termini consentiti dal ricorso di revocazione.
Premesso allora che l’atto di deferimento (e il successivo ricorso per revocazione) non risultano in alcuna parte perplessi nel contenuto, contenendo una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte, poco calzante è il richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 76 del 6.7.2017 (richiamo in particolare contenuto nella difesa della FC Juventus S.p.A.). In tale decisione, invero, si affermava il condivisibile, ma del tutto diverso, principio per cui “non risulta condivisibile l’iter logico ed argomentativo seguito dalla Corte di Appello Federale che, dopo aver ribadito il suo convincimento circa l’individuazione del soggetto risultato unico autore dell’illecito sportivo, ha ritenuto di poter egualmente sanzionare il [deferito], in relazione alla realizzazione dell’illecito, sulla base della sua partecipazione al fatto non più realizzata con la contestata condotta attiva (in concorso con altri) ma realizzata con una condotta omissiva e quindi sulla base di una diversa qualificazione dei fatti e della contestazione disciplinare [ovvero non aver denunciato]”. Per tale via, dunque, si contestava la mancata chiarezza del deferimento rispetto alla norma contestata e alle conseguenze che ne aveva tratto il giudice sportivo.
Ma nel caso che qui occupa una tale assenza di chiarezza non sussiste. Tanto meno rispetto al quadro probatorio riveniente dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e dalla stessa Consob. Ciascuna parte, dunque, ha potuto conoscere la provenienza degli atti dei quali discutere e ha potuto esprimere le proprie piene prerogative difensionali, non sussistendo invece alcuna menomazione del procedimento e tanto meno violazione del diritto di difesa che è stato pienamente assicurato.
Ed è appena il caso di notare che “ nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018).
Riguardo la sistematicità delle condotte e la difesa della Juve riguardo il quadro probatorio:
Proprio con riguardo alla FC Juventus S.p.A., il quadro probatorio che si è già citato ai fini del giudizio rescindente ha carattere inequivocabile rispetto agli scopi del processo sportivo.
Del “Libro Nero di FP” redatto da Federico Cherubini a proposito di Fabio Paratici, testimoniante l’eccessivo utilizzo di plusvalenze artificiali, si è già detto. Dell’origine di un tale documento e della mancata contestazione di genuinità di esso, anche.
Si è parimenti già riferito della non condivisibilità dei tentativi di diversa interpretazione operati dalla difesa della FC Juventus S.p.A. che si scontrano con il contenuto testuale del predetto documento, nonché con il contesto nel quale il “Libro Nero” è stato scritto e nel quale esso doveva essere utilizzato. È evidente che Federico Cherubini immaginava di affrontare Fabio Paratici per “contestargli” l’uso eccessivo di plusvalenze artificiali e i relativi effetti anche negativi sul bilancio della società dovuti al peso degli ammortamenti. Al beneficio immediato di evitare l’emersione di perdite di bilancio controbilanciate dalle apparenti plusvalenze conseguiva, infatti, il costo ripartito su più anni di quel plusvalore in una sorta di inevitabile e crescente avvitamento: si veda la mail interna scambiata in data 17 febbraio 2021 tra diversi dirigenti della FC Juventus S.p.A. “ci sono le plusvalenze che migliorano le net loss dei prossimi anni, ma questo genera un nuovo tornado di D&A; non siamo più a break-even nel 24/25. Deve essere chiaro che con le nuove assumptions su plusvalenze e D&A non si ferma il tornado anzi abbiam bisogno del tornado” (mail riportata nel file 733431 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Ed è parimenti evidente che la suddetta circostanza (l’uso eccessivo di plusvalenze artificiali e relative conseguenze) era, tra i due dirigenti oggi deferiti, fatto assolutamente pacifico.
Si sono inoltre già citate - in fase rescindente - le intercettazioni aventi un carattere per così dire generale o se si preferisce sintomatiche e ricognitive della ripetuta intenzionalità della società FC Juventus S.p.A. nel non avere utilizzato (nelle stagioni 2019/2020 e in parte 2021) alcun metodo di valutazione dei prezzi degli scambi. E si è anche già richiamata la circostanza della profonda diffusione, all’interno della società, della consapevolezza dell’uso eccessivo del metodo plusvalenze per affrontare il bilancio. Significativa è anche l’intercettazione con la quale Cherubini (in data 22.7.2021), di fronte ai primi accessi della polizia giudiziaria per le indagini sulle plusvalenze afferma “fortuna che … alla luce delle recenti visite ci siamo fermati” (si veda la relazione di indagine della Procura federale, pag. 182).
Si sono poi già commentati taluni casi specifici, che tanto più se letti in combinazione con l’indagine Consob e con il “Libro Nero di FP” (e ancora con l’intero quadro probatorio), consentono di comprendere appieno - sempre dal lato del processo sportivo - la reale situazione verificatasi (si veda il caso del carteggio sulla cessione di Pjanic che è meglio che non ci sia o il caso della fattura modificata all’Olympique de Marseille). Il tutto, ovviamente, dovendosi anche considerare l’esito certamente rilevante della delibera 22482/2002 della Consob (assunta in data 19.10.2022 ai sensi dell’art. 154ter comma 7 t.u.f.).
In un simile quadro, diventano a maggior ragione rappresentative del modus operandi non corretto della FC Juventus S.p.A. (lo stesso emergente dal quadro probatorio che sopra si è detto) soprattutto le operazioni compiute con i club esteri. Ci si riferisce: all’operazione Moreno-Andrade tra la tra la Juventus FC e il Manchester City (anno 2019/2020); all’operazione Pereira-Marques tra la Juventus FC e il Barcellona (anno 2019/2020); all’operazione Sene-Hajdari tra la Juventus FC e il Basilea (anno 2019/2020); all’operazione Bandeira-Nzouango tra la Juventus FC e l’Amiens Sporting Club (anno 2019/2020); all’operazione Tongya-Akè tra la Juventus FC e l’Olympique De Marseille (anno 2020/2021); all’operazione Monzialo-Lungoyi tra la FC Juventus FC e la FC Lugano (anno 2020/2021).
Riguardo le plusvalenze definite artificiali:
Non è noto se tutte le controparti della FC Juventus S.p.A. abbiano o meno registrato anch’esse una plusvalenza da scambio del loro giocatore ceduto o comunque quale sia stato il trattamento contabile seguito (anche rispetto alle immobilizzazioni connesse all’acquisto). Eventualità che resta del tutto neutra rispetto al presente giudizio. Premesso che la realizzazione di una plusvalenza (quale differenza tra il valore contabile residuo di un bene e prezzo di cessione), in caso di cessione in denaro, è destinata a verificarsi in capo al solo soggetto cedente essendo invece indipendente la condizione dell’acquirente (che porta semmai nelle immobilizzazioni l’acquisto), nel caso di scambio (o permuta) la plusvalenza eventualmente realizzata da ciascuna delle parti contraenti (ciascuna invero avente la posizione di cedente e acquirente) dipende dalla condizione specifica contabile della parte interessata. Una parte potrebbe realizzare la plusvalenza e l’altra no, oppure l’effetto potrebbe verificarsi per entrambi. Lo stesso, può avvenire per l’eventuale aumento delle immobilizzazioni (poi destinate ad essere ammortizzate). Tali effetti dipendono dalla specifica condizione contabile di ciascun contraente, e dai principi contabili ad esso contraente applicabili.
Ma ciò che rileva dal lato della FC Juventus S.p.A. è in ogni caso la circostanza che l’indipendenza degli incroci contrattuali sia stata documentalmente sconfessata dalle evidenze dimostrative trasmesse dalla Procura della Repubblica di Torino (è qui sufficiente citare i file n. 733431 e n. 733488), posto che in riferimento a ciascuna delle predette operazioni (con il Manchester City, il Barcellona, il Basilea, l’Amiens Sporting Club, l’Olympique De Marseille e la FC Lugano) sussiste uno specifico elemento di prova che ne qualifica la natura come scambio (o meglio permuta), vuoi attraverso le condizioni contrattuali (prima non note), vuoi attraverso i manoscritti dei dirigenti della FC Juventus S.p.A., vuoi ancora attraverso gli scambi di mail interne o con tali club.
E qui si torna a quanto si è detto rispetto alla decisività delle dette evidenze. L’intenzionalità volta ad evitare la ricostruzione delle operazioni sopra menzionate quale permuta e dunque l’intenzionalità mostrata ad evitare di dover verificare, volta per volta, l’effettiva applicabilità per la FC Juventus S.p.A. di eventuali limiti contabili alla legittimità della plusvalenza (o delle immobilizzazioni ottenute per lo scambio) è comportamento sufficiente alla violazione dell’art. 4, comma 1, CGS.
Al novero delle operazioni dalle quali far derivare una sanzione ex art. 4, comma 1, CGS andrebbe poi aggiunta quanto meno l’ulteriore permuta (anno 2019/2020) di Pjanic-Arthur tra la Juventus FC e il Barcellona dedotta dal deferimento della Procura federale come ulteriore operazione anomala ancorché poi non utilizzata nei conteggi finali delle ritenute alterazioni dei bilanci della FC Juventus S.p.A. in assenza della prova (oggi invece esistente) della natura puramente permutativa e della effettiva alterazione dei relativi valori.
Anche per tale operazione, invero, risultano ampi riscontri circa l’esistenza di una fattispecie immaginata come scambio sin dall’inizio. Si veda in proposito le numerose mail interne (tra Federico Cherubini, Fabio Paratici e altre risorse interne della FC Juventus S.p.A. e poi ancora con lo stesso Barcellona nelle date 31.3.2020, 18.5.2020, 27.5.2020 e 22.6.2020) in ragione delle quali l’operazione Pjanic-Arthur è inequivocabilmente definita uno scambio (file n. 733431 tramesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica); evidenze, queste, ovviamente da aggiungere alle intercettazioni già sopra menzionate a proposito di Pjanic.
È poi vero che lo scambio Pjanic non sia stato considerato dalla Consob nella propria delibera finale n. 22482/2022 del 19.10.2022 (ex art. 154ter comma 7 t.u.f.), ma anche una simile circostanza non appare decisiva alla luce del contesto complessivo emergente dal nuovo quadro probatorio oggi a disposizione. Innanzitutto, non ha rilievo (per i fini che qui occupano) la circostanza che, rispetto alle intenzioni originarie permutative, le due società, prima il Barcellona e poi di conseguenza e in reazione la FC Juventus S.p.A., abbiano ceduto i reciproci crediti a intermediari finanziari, sostanzialmente mutando gli effetti finanziari dell’operazione rispetto a come essa era stata immaginata. Ma soprattutto, l’operazione in commento deve essere riconsiderata alla luce degli elementi nuovi (le intercettazioni sopra già citate) che consentono di sostenere sia l’alterazione del valore dello scambio, sia la consapevolezza che vi fossero carteggi che la Consob non doveva trovare (fors’anche relativi ad offerte radicalmente inferiori ad opera di altre squadre) e che, ove disponibili a tale autorità, avrebbero disvelato una realtà diversa da quella che la stessa FC Juventus S.p.A. sosteneva (e che probabilmente avrebbero portato Consob ad ulteriori valutazioni anche rispetto ad fattispecie inizialmente non considerate come certamente da rettificare). Ed è significativo notare come la stessa Consob abbia ritenuto che le operazioni critiche fossero “quantomeno” quelle da esse indicate (per la Consob sufficienti a censurare il fenomeno; si veda in particolare pag. 81 della delibera n. 22482/2022), ma non necessariamente solo quelle.
Come già si è precisato, le operazioni sopra commentate hanno in realtà natura emblematica o, se si preferisce, di elemento sintomatico del comportamento della FC Juventus S.p.A. e dell’attitudine artificiale delle operazioni condotte.
Punto nodale del comportamento della FC Juventus S.p.A. è l’assenza di un qualunque metodo attendibile. Come ha ben evidenziato la Procura federale, e come emerge anche dalle sottolineature della stessa Consob a proposito dell’assenza di processi valutativi tracciabili, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare (documenti sequestrati dalla Procura della Repubblica di Torino e presenti nei file n. 733431 e n. 733488). Il tutto, dunque, in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali (come definite dal “Libro Nero di FP”), in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato.
E ciò, benché proprio la FC Juventus S.p.A., nel corso del grado di giudizio di cui alla decisione qui revocata, avesse sostenuto (inattendibilmente a questo punto) che arbitraria fosse la metodologia utilizzata dalla Procura federale (definita una “black box” dalla relazione tecnica denominata “Considerazioni tecniche in merito alle valutazioni dei calciatori effettuate dalla Procura federale”), mentre “i corrispettivi dei calciatori acquistati dalla Juventus si formano ad esito di un processo strutturato interno alla Società. In sintesi, il processo riguarda tre distinte divisioni: la First Team Area, la Football Technical Area e l’Area Scout e si concretizza - oltre che nella fase di scouting del giocatore e di negoziazione con le controparti - nella preparazione e nell’aggiornamento nel tempo di dettagliate schede calciatori, che ne illustrano giudizi e caratteristiche fisiche, tecniche e caratteriali”. Le successive evidenze hanno documentato che, all’opposto, non esisteva alcun processo di valutazione ad opera della FC Juventus S.p.A..
Significativa l’intercettazione del 6 settembre 2021 tra i dirigenti della Juventus Stefano Bertola e Stefano Cerrato (file n. 660969 trasmesso dalla Procura della Repubblica di Torino) nella quale si evidenzia “non c'è un processo documentale, non c'è un pezzo di carta di cui noi possiamo avvalerci, strutturati e spendibili, no? Poi ci potrebbero essere i pezzi degli appunti su pezzi di carta di formaggio ma che io mi guarderei bene dal produrre, no? [il] bilancio è basato su un atto di fede della correttezza di valutazione di una persona che ha firmato un contratto di vendita, però, in parte si ahimè”.
Altrettanto significativa e assorbente, in argomento, è la conclusione cui giunge la stessa Consob nella propria delibera n. 22482/2022, là ove segnala “l’assenza di esiti formalizzati dell’applicazione di detto iter valutativo è stata, peraltro, confermata, nel corso della verifica ispettiva, dalla stessa Società che, con riferimento alle specifiche operazioni di compravendita con la medesima controparte, ha dichiarato che: non è prassi della Società procedere ad una separata, o formalizzata, fissazione degli esiti del processo di valutazione di un giocatore, se non attraverso la sottoscrizione dei contratti relativi all’acquisto o alla cessione dei relativi diritti alle prestazioni sportive”.
Chiarimento sulla questione plusvalenze in senso generale e perché non siano state ritenute accettabili quelle della Juve:
Definire e anteporre un obiettivo di plusvalenze esclusivamente per ottenere un risultato economico finale, senza seguire alcun processo che sia razionale, dimostrabile e che non costituisca “un atto di fede” (come sopra invece ammesso dai responsabili della FC Juventus S.p.A.), non ha alcun fondamento prima logico poi bilancistico. In una simile prospettiva, cade qualsiasi ragionamento economico lecito e cade qualunque formalismo dovendo invece prevalere la sostanza sulla forma (substance over form). Tanto più se le operazioni condotte non vengono adeguatamente e trasparentemente spiegate.
In una simile modalità di comportamento non esiste neppure alcun ragionamento tecnico sottostante, in quanto il criterio guida è raggiungere un obiettivo che nulla ha a che fare con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economicopatrimoniale di una data società. L’attendibilità di un bilancio è cruciale nel fornire informazioni utili agli investitori, attuali e potenziali, ai finanziatori e agli altri creditori, nonché nel supportare i processi decisionali inerenti all’affidamento delle risorse all’impresa. Un simile obiettivo si raggiunge solo con condotte eticamente ed economicamente corrette, che devono escludere plusvalenze “inventate”, cioè non derivanti dall’applicazione di alcun criterio ma solo dalla finalità di modificare (alterandoli) i risultati di bilancio.
Qualunque plusvalenza diventa artificiale ove non vi sia alcun percorso, né sottostante economico. Come sottolineato da Consob, seguendo la logica della FC Juventus S.p.A. si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione per cui, in uno scambio di beni immateriali, “[l]e parti potrebbero, infatti, teoricamente concordare qualsiasi valore per i beni scambiati se in definitiva non viene scambiato alcun importo” (pag. 73 della Delibera 22482/2022). La conseguenza di un simile approccio è un’alterazione ripetuta dei valori di bilancio e del significato informativo dello stesso.
Riguardo le sanzioni inflitte e perché sia stata inflitta una pena maggiore rispetto a quanto chiesto dal PM:
Tenuto allora conto dei precedenti che hanno riguardato alterazioni contabili protratte per più esercizi ovvero di rilevanti dimensioni ed intensità (che in passato hanno portato a penalizzazioni di valore oscillante ma, in taluni casi, anche significative), si ritiene necessario rideterminare la sanzione rispetto alle richieste della Procura federale.
La Corte federale è, invero, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati, potendo anche aggravare la sanzione richiesta dalla Procura federale (Corte federale d’appello, n. 117/CFA/2020-2021).
Nel caso specifico devono essere ponderati quanto meno i seguenti elementi: (a) la natura ripetuta, su più esercizi, del comportamento censurato e, dunque, la relativa effettiva qualificazione come sistematica; (b) la rilevanza del comportamento sulla ripetuta violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati dalle operazioni sopra descritte, anche indipendentemente da una specifica quantificazione numerica della alterazione (comunque oggettivamente rilevante) ed anche indipendentemente dalla qualificazione di detti bilanci come falsi; © la particolare rilevanza che deve essere assegnata ad un tale comportamento di inattendibilità dei bilanci rispetto al grado specifico di lealtà che deve essere richiesto ad una società sportiva, a maggior ragione ove essa abbia deciso di quotarsi; (d) la già richiamata invasività della consapevolezza a più livelli dirigenziali e societari di un comportamento non corretto (sul piano quanto meno sportivo); (e) le modalità specifiche con le quali il comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacità rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, così come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte; (f) lo stesso necessario intervento della Consob a fini di enforcement dell’informazione contabile (con una delibera Consob che non risulta impugnata dalla FC Juventus S.p.A.), misura quest’ultima che, benché non impugnatoria dei bilanci della FC Juventus S.p.A., ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere.
Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, così come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle società sportive (art. 19)
Riguardo la polemica sul perché la Juve sì e le altre no:
Va anzitutto premesso che nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci. Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il “Libro Nero di FP”), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali società.
(...)
Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le società italiane non quotate.
Ma, allora, il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano più citati nel ricorso per revocazione, né ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione.
Questa Corte, dunque, per i deferiti diversi dalla FC Juventus S.p.A. (rispetto alla quale valgono invece tutte le considerazioni già svolte e valgono le risultanze della duplice indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Consob), si è dovuta confrontare con la struttura della domanda contenuta nel deferimento, non potendo la Corte stessa sostituire una eventuale autosufficienza di singole violazioni rispetto invece alla richiesta di riconoscimento di una sistematica violazione dell’art. 4 e 31 CGS, e per più esercizi (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 71/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 18/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 103/2020-2021). E soprattutto non potendo la Corte - come già si è segnalato - superare l’assenza, dal lato delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, di evidenze documentali in grado di offrire certezza della sussistenza della violazione effettivamente contestata.
Per tale ragione, non sussistono ragioni sufficienti per sanzionare tali società.
Riguardo la Sampdoria:
Riguardo Parma, Novara e Pescara:
Si tratta degli scambi Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri, condotti da tre società diverse (rispettivamente Parma, Novara e Pescara), uno per società e senza alcuna reiterazione nell’arco di più esercizi. Nessuno può dubitare che le operazioni in esame scontino, guardandole dal lato della FC Juventus S.p.A., lo stesso vizio che sopra si è commentato per gli scambi compiuti dalla medesima FC Juventus S.p.A. con controparti straniere (tenuto conto della volontà di eseguirle come scambio basandosi, nel caso delle società appartenenti alla Figc, sulla stanza di compensazione per effetto della quale pagamenti incrociati società di serie A o di B si compensano a meno che non sia diversamente disciplinato).
Ma, come è stato efficacemente osservato dalle difese dei club interessati, due considerazioni appaiono insuperabili ai fini di una statuizione di condanna.
Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate società, non è rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale.
Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le società italiane non quotate.
Ma, allora, il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano più citati nel ricorso per revocazione, né ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione.
Riguardo Pro Vercelli, Genoa, Pisa ed Empoli:
Sanzioni irrogate:
1 - Respinge i reclami incidentali.
2 - Accoglie in parte il reclamo della Procura federale avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - sezione disciplinare del 22.04.2022 irrogando le seguenti sanzioni:
a. Fabio Paratici: inibizione temporanea di mesi 30 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
b. Federico Cherubini: inibizione temporanea di mesi 16 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
c. Andrea Agnelli: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
d. Pavel Nedved: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
e. Enrico Vellano: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
f. Paolo Garimberti: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
g. Assia Grazioli Venier: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h. Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
i. Caitlin Mary Hughes: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
l. Daniela Marilungo: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
m. Francesco Roncaglio: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
n. F.C. Juventus Spa: penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.
3 - Respinge per il resto il reclamo della Procura federale.