a distinzione tra le categorie di beni di cui all’art.10 in base all’appartenenza soggettiva si rifletta anche sulle modalità di tutela.58
Infatti per i beni di appartenenza pubblica ,la qualità di bene culturale è attribuita mediante un apposito procedimento di verifica dell'interesse culturale.59
Invece per i beni di appartenenza privata l’attribuzione della qualità di bene culturale è acquisita con la dichiarazione già disciplinata dagli artt. 6 ss. del T.U. e oggi dall'art. 13 del Codice.
La distinzione dei beni secondo l'appartenenza si può essere considerato come un criterio di discriminazione.
Infatti se per i beni di appartenenza pubblica bisogna controllare la presenza dell’interesse culturale, nel caso dei beni di appartenenza privata si fa invece riferimento sempre a un interesse di grado più elevato, indicato come "particolarmente importante" o come "eccezionale", sebbene successivamente il comma 4 nel fare riferimento ai beni di appartenenza privata di cui al comma 3 lett. a) si limita a parlare di interesse non qualificato o per lo più fa riferimento a caratteristiche di rarità e di pregio dei singoli beni.
“Ne emerge in ogni caso una notevole differenziazione a seconda dell'appartenenza del bene nell'intensità dell'interesse richiesto per farne oggetto di tutela.
Il che sembra impedire una considerazione unitaria dei beni culturali da un punto di vista oggettivo, dal punto vista della loro inerenza a un interesse culturale sussistente in misura eguale a prescindere dall'appartenenza soggettiva, e sembra riflettere invece la diversa intensità delle modalità di tutela e di valorizzazione che lo stesso art. 1 sembra evocare distinguendo il diverso ruolo dei soggetti pubblici e privati al riguardo”.60